
Licenziamento collettivo a Roma
In ambito lavorativo, il licenziamento collettivo è una prassi che prevede il licenziamento di un gruppo più o meno nutrito di dipendenti per la necessità di ridurre, cessare o trasformare l'attività di un'azienda. Approfondiamo più nel dettaglio le peculiarità del licenziamento collettivo.
Procedura del licenziamento collettivo
Il licenziamento collettivo è una prassi comune al diritto italiano e non solo; in altri ordinamenti è indicata con il termine "downsizing", ossia "ridimensionamento", perché, effettivamente, di ridimensionamento si tratta: molto spesso, infatti, le aziende adottano la procedura di downsizing al fine di ridurre i costi aumentando per aumentare di conseguenza la produttività.
Ridimensionare un'azienda, infatti, consente alla stessa di risparmiare risorse o di investirle in altri settori, come ricerca e marketing.
Da un punto di vista giuridico, la procedura del licenziamento collettivo non va confusa con il licenziamento individuale plurimo, riconducibile i casi in ci vengano licenziati più dipendenti senza tuttavia i requisiti dimensionali richiesti dalla relativa normativa.
Licenziamento collettivo: mobilità e termine di procedura
La procedura di licenziamento collettivo può essere attuata nel caso in cui un’azienda, che ha adottato lo strumento la Cassa Integrazione straordinaria, non abbiano la possibilità di reinserire nei posti di lavoro i dipendenti interessati.La normativa sul licenziamento collettivo si applica poi quando un'azienda con più di 15 dipendenti abbia deciso di licenziare un numero di lavoratori non inferiore a 5 nell'arco di 120 giorni, al fine di ridurre o cessare l'attività o ristrutturare l’organizzazione produttiva dell'azienda stessa.
In entrambi i casi, i lavoratori che sono stati licenziati secondo la procedura di licenziamento collettivo hanno diritto a un'indennità di disoccupazione (indennità di mobilità) e vengono inseriti appositamente all'interno delle liste di mobilità.
Le liste di mobilità sono uno strumento utile e imprescindibile dal punto di vista occupazionale: grazie ad esse, infatti, i lavoratori licenziati hanno la possibilità di essere reintegrati in maniera più agevole nel mondo del lavoro.
Buonuscita per licenziamento collettivo
Particolarmente interessante è anche valutare in maniera matematica il valore della buonuscita per il lavoratore licenziato tramite licenziamento collettivo.In questo caso, infatti, il lavoratore ha diritto a una somma pari al 6,91% di ogni reddito annuale percepito sino al momento del licenziamento. La buonuscita può essere corrisposta al lavoratore nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto un contratto a tempo determinato dopo il 31 dicembre 2000, nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto a tempo indeterminato entro il 3 dicembre 2000 (con tanto di adesione a un complementare fondo di previdenza) e nel caso in cui si è goduto di un contratto a tempo indeterminato sottoscritto dopo il 30 maggio 2000, a patto che lo stesso sia perdurato per almeno 15 giorni consecutivi.
Per fare un esempio pratico, si ponga il caso in cui il lavoratore licenziato abbia percepito uno stipendio pari a 15.000 euro all'anno, per un totale di 10 anni. Come riportato in precedenza, l'individuo ha diritto a una buonuscita pari al 6,91% della somma percepita annualmente, moltiplicata per il numero di anni per i quali la somma è stata percepita.
Nel caso dei 15.000 euro citati in precedenza, il calcolo viene effettuato nella maniera seguente:
6,91% di 15.000€ = 1.036,50€; 1.036,50€ x 10 (anni) = 10.365€
Il lavoratore licenziato per licenziamento collettivo avrà dunque diritto a 10.365€ da corrispondere attraverso una serie di rate mensili. Ma attenzione: qualora la cifra non fosse particolarmente elevata, l'azienda provvederebbe a corrispondere la stessa in una sola e unica soluzione.
Licenziamento collettivo con meno di 15 dipendenti
Particolare importanza assume la procedura di licenziamento collettivo per aziende con meno di 15 dipendenti.
Licenziamento collettivo con meno di 15 dipendenti: la procedura precedentemente descritta è infatti valida esclusivamente per le aziende con più di 15 lavoratori alle proprie dipendenze. Le aziende di minori dimensioni, infatti, in caso di licenziamento plurimo, sono tenute a far fede alle norme relative ai licenziamenti individuali.
Al fine di calcolare in maniera effettiva il numero dei dipendenti di un’azienda, bisognerà tenere conto di tutti quei lavoratori che sono stati alle dipendenze della stessa nei sei mesi precedenti all'eventuale avvio della procedura.
Le piccole aziende dovranno quindi adottare l'iter per il licenziamento individuale; il motivo oggettivo di licenziamento, pertanto, dovrà comunque essere giustificato.
Nel caso in cui il licenziamento sia illegittimo, e dunque ingiustificato, il datore di lavoro sarà quindi condannato a risarcire il dipendente (o i dipendenti) pagandogli una mensilità per ogni anno di anzianità, per un importo non inferiore a 3 e non superiore a 18 mensilità.
Preavviso del licenziamento collettivo
Infine, un aspetto di notevole rilevanza riguarda la comunicazione che il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento collettivo, deve inviare a pena di invalidità inviata direttamente alle rappresentanze sindacali.All'interno della lettera, l’azienda dovrà comunicare la propria volontà di dare il via alla procedura di licenziamento collettivo, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 223 del 1991. La lettera è quindi funzionale all'avvio della procedura di mobilità, e al suo interno, oltre alla comunicazione inerente al licenziamento, saranno indicate le motivazioni che hanno portato il datore di lavoro a tale scelta.
Va comunque precisato come il licenziamento collettivo per anzianità di servizio preveda per il singolo lavoratore un risarcimento danni in base alla sua anzianità lavorativa.
Infine, da evidenziare come per nel licenziamento collettivo i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, applicabili in assenza di apposito accordo sindacale, tengano in considerazione due aspetti fondamentali: l'età del lavoratore e il carico familiare, con maggiore tutela per il lavoratore più anziano e/o con figli a carico.
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