
Licenziamento discriminatorio a Roma
Il licenziamento viene definito discriminatorio quando è motivato da ragioni quali la nazionalità, la lingua del lavoratore, il credo politico, la fede religiosa etc.
Cos'è il licenziamento discriminatorio
Il licenziamento discriminatorio non è dovuto ad un inadempimento del dipendente, ma a fattori quali il genere, l’età, il sesso, la religione, la disabilità, l’etnia, la razza e l’orientamento politico; può essere anche motivato dall’appartenenza a gruppi sindacali, o dalle condizioni sociali e personali del lavoratore, come le caratteristiche fisiche del dipendente, lo stato di salute e le sue convinzioni personali.
Si ha quindi tutte le volte in cui un lavoratore riceve un trattamento deteriore rispetto agli altri dipendenti a causa di certe sue condizioni che la legge invece tutela.
In questi casi il giudice dichiara la nullità del licenziamento e applica la cd. tutela reintegratoria piena, obbligando il datore di lavoro:
- al reintegro del lavoratore;
- a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria, per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello di effettivo reintegro;
- al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a la reintegrazione;
Al lavoratore spetta inoltre il cd. diritto di opzione, ossia può scegliere se essere reintegrato o ricevere il pagamento di un’indennità risarcitoria.
Casistiche del licenziamento discriminatorio
Oltre al licenziamento discriminatorio è vietato anche il licenziamento ritorsivo. Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, consiste nell’interruzione del rapporto di lavoro motivata da una ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del dipendente.
In quest’ultimo caso occorre dimostrare l’intento esclusivamente ritorsivo del recesso del datore di lavoro.
Licenziamento discriminatorio in maternità: la legge tutela le lavoratrici e i lavoratori durante la gravidanza e in occasione del matrimonio.
La madre non può infatti essere licenziata dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino e dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso.
Licenziamento discriminatorio per motivi di salute
Il lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto di essere malato. La legge lo tutela contro il licenziamento discriminatorio per motivi di salute con il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro; sono fatte salve però due ipotesi: se la malattia si protrae oltre il periodo di comporto o quando la malattia genera uno un’obbiettiva inidoneità del lavoratore a esercitare una qualunque tra le mansioni disponibili in azienda.
Due sono i tipi di comporto previsti dal contratto collettivo: il comporto secco (termine per un unico episodio morboso di lunga durata) ed il comporto per sommatoria (termine di conservazione del posto in caso di più episodi morbosi).
Oltre alle due tipologie di comporto, la contrattazione collettiva prevede l’aspettativa non retribuita, periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro può proseguire, in assenza di retribuzione, anche oltre il termine di comporto.
Aspettativa che il datore non può rifiutare salvo dimostrazione della sussistenza di seri motivi impeditivi alla concessione della stessa.
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Differenza tra licenziamento discriminatorio e per motivo illecito
Per licenziamento per motivo illecito si intende quello motivato esclusivamente da ragioni contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume o in frode alla legge.
Licenziamento discriminatorio e licenziamento per motivo illecito si differenziano in alcuni requisiti: nel licenziamento per motivo illecito il recesso datoriale è sottoposto ad un controllo motivazionale di conformità all’ordinamento giuridico, nel licenziamento discriminatorio invece è sottoposto ad un controllo circa i suoi effetti per preservare l’integrità di determinate condizioni del lavoratore.
La scelta dell’azienda di ridurre il personale utilizzando, come criterio esclusivo, la disponibilità a turnazioni specifiche rientra ad esempio nel licenziamento per motivo illecito.
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