Finta Partita IVA a Roma
Al giorno d'oggi sempre più lavoratori si trovano costretti ad aprire delle finte partite Iva per poter lavorare.
Aziende e società obbligano infatti i nuovi dipendenti ad entrare in questo regime fiscale, che dovrebbe essere riservato ai lavoratori realmente autonomi, evitando così di assumerli con contratto di lavoro subordinato. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio cosa succede e cosa sono le partite Iva fittizie.
Cos’è una finta partita Iva: i casi
Le caratteristiche principali di una partita Iva finta sono, nella maggior parte dei casi, queste: una partita Iva, un unico committente, e quindi un solo rapporto di lavoro continuativo, la soggezione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. In questi casi, appare chiaro che il lavoratore con partita iva fittizia ha decisamente poco di autonomo, essendo in realtà un lavoratore subordinato.
Di conseguenza il lavoratore ha tutti i doveri di un rapporto subordinato, senza però godere dei relativi diritti. In particolare, il lavoratore non ha diritto, ad esempio, a ferie, tredicesima ed eventuale quattordicesima.
Talvolta accade poi che questa tipologia venga applicata i dipendenti che già hanno un contratto, che di conseguenza sono costretti a dimettersi e ad aprire una nuova partita Iva, per tornare poi a collaborare con la stessa azienda, senza i dovuti diritti.
Se il datore di lavoro ti obbliga ad aprire una partita iva: cosa fare
Le aziende obbligano i lavoratori ad aprire una partita Iva per evitare di dover affrontare i costi di un contratto di lavoro subordinato. Doveroso sottolineare però che questa pratica è illegale ed è perseguita dall’Agenzia dell’Entrate, dall’Inps e dalla Guardia di Finanza.
Nel 2012, la Riforma Fornero, nello specifico, ha introdotta una norma per individuare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nascosti dietro le false partite Iva; in base ai criteri indicati, ci si trova infatti in presenza di una partita I.V.A fittizia se sussistono almeno due delle seguenti condizioni:
- criterio temprale.
- Il fatturato del lavoratore autonomo, in almeno due esercizi consecutivi, deriva per l’80% dallo stesso committente: il cosiddetto criterio del fatturato.
- criterio organizzativo.
Il d. lgs n. 81/2015 e s.m.i. ha poi individuato i requisiti in presenza dei quali una collaborazione coordinata e continuativa si converte in rapporto di lavoro subordinato; in particolare, infatti, “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”.
Tali norme si applicano poi anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali (i cd. rider)
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